Decreto legislativo 19.04.2017, n. 56
1. All'articolo 142 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del CAPO II è sostituita dalla seguente: "Appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori ordinari";
b) al comma 1, le parole: "servizi di cui al presente Capo" sono sostituite dalle seguenti: "servizi di cui all'allegato IX";
c) al comma 3, primo periodo, le parole: "di cui all'articolo 140" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'allegato IX";
d) al comma 4, le parole: "Per gli appalti pari o superiori" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli appalti di importo pari o superiore";
e) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 5-ter a 5-octies, si applicano ai seguenti servizi, come individuati dall'allegato IX, nei settori ordinari: servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.
5-ter. L'affidamento dei servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli utenti.
5-quater. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici approvano gli strumenti di programmazione nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale di settore.
5-quinquies. Le finalità di cui agli articoli 37 e 38 sono perseguite anche tramite le fo
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