Decreto legge 24.04.2017, n. 50
Titolo I - Disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica
Capo II - Disposizioni in materia di giustizia tributaria
1. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro».
2. Le modifiche di cui al comma 1 si applicano agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1º gennaio 2018.
3. All'articolo 39, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola: «ente», sono inserite le seguenti: «e dell'agente della riscossione».
3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Sono esclusi dalla mediazione i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014».
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