Decreto legge 24.04.2017, n. 50
Titolo I - Disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica
Capo III - Disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica
1. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente: «Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi nè destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo».
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.