Decreto legge 24.04.2017, n. 50
Titolo III - Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate e di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico 68
1. A decorrere dall'anno 2018, al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere a), b) e c), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti Uffici può essere altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale personale dirigenziale si applicano le disposizioni dei commi da 3-bis a 3-quinquies del citato articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata. Il trattamento economico de
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