Decreto legge 24.04.2017, n. 50
Titolo IV - Misure urgenti per rilancio economico e sociale 102
Capo II - Misure per il lavoro, la produttività delle imprese e gli investimenti
1. Per il sostegno degli oneri derivanti dall'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei giornalisti interessati dai piani di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2017, 10 milioni di euro per l'anno 2018, 11 milioni di euro per l'anno 2019, 12 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021, con conseguente aumento dei limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Ai giornalisti che sono stati effettivamente coinvolti nella riduzione oraria prevista dai piani di cui al primo periodo è data facoltà di optare per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, nel caso di giornalisti che vengono coinvolti nella riduzione oraria successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, entro sessanta giorni dalla data di coinvolgimento nella riduzione oraria o dalla data di maturazione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva, se successiva, purché in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno venticinque anni i
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