Decreto legge 24.04.2017, n. 50
Titolo IV - Misure urgenti per rilancio economico e sociale 146
Capo II - Misure per il lavoro, la produttività delle imprese e gli investimenti
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:
«3-quater. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari della forma pensionistica complementare depositate a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario o del sub-depositario o nell'interesse degli stessi».
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