Decreto legge 24.04.2017, n. 50
Titolo IV - Misure urgenti per rilancio economico e sociale 147
Capo II - Misure per il lavoro, la produttività delle imprese e gli investimenti
1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
«i-bis) il soggetto di cui all'articolo 7.1, comma 8»;
b) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
«Art. 7.1 (Cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari). - 1. Alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente, ceduti da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario aventi sede legale in Italia, si applicano altresì le disposizioni del presente articolo.
2. Le società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 che si sono rese cessionarie dei crediti di cui al comma 1 possono concedere finanziamenti finalizzati a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 1, comma 1-ter.
3. Nell'ambito di piani di riequilibrio economico e finanziario concordati con il soggetto cedente o di accordi stipulati ai sensi degli articoli 124, 160, 182-bis e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di analoghi accordi o procedure volti al risanamento o alla ristrutturazione previsti da altre disposizioni di legge,
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