Decreto legge 24.04.2017, n. 50
Titolo IV - Misure urgenti per rilancio economico e sociale 181
Capo IV - Disposizioni in materia di servizi
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita:
a) esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici;
b) non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci»;
b) l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente: «Possono esercitare l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:».
2. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Apertura di nuovi punti vendita). - 1. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto del numero dei punti vendita già esistenti in relazione al bacino d'utenza, della domanda, anche stagionale, delle esigenze di sostenibilità ambientale e di viabilità nonché di tutela e salvaguardia delle zone
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