Ordinanza MIUR 12.04.2017, n. 221
Titolo III - Personale educativo
1.I singoli Uffici provinciali, entro il termine perentorio del 15 giugno, assegnano i posti vacanti e disponibili per la mobilità interprovinciale nel limite previsto dal CCNI al personale richiedente tenendo conto delle precedenze, del punteggio e dell'anzianità anagrafica in caso di parità di punteggio e ne danno comunicazione agli altri Uffici provinciali presso i quali il personale che ha ottenuto il movimento aveva fatto eventualmente domanda di mobilità interprovinciale. Nel caso la provincia ottenuta risulti la prima in ordine di preferenza, l'Ufficio competente comunicherà a tutti gli altri Uffici di cancellare il posto eventualmente assegnato al medesimo aspirante. Nel caso la preferenza soddisfatta risulti in ordine diverso dalla prima, l'Ufficio che ha soddisfatto la precedenza comunica unicamente agli Uffici competenti per le successive l'eventuale cancellazione delle restanti preferenze soddisfatte.
2.Terminate le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cui alle precedenti disposizioni, l'Ufficio territorialmente competente, utilizzando tutti i posti delle dotazioni organiche vacanti e disponibili assegna la sede di titolarità al personale educativo che si trovi ancora in sede provvisoria. A tali fini, l'Ufficio deve preventivamente accantonare, nei confronti delle operazioni di movimento, un numero di posti pari al personale educativo che si trova su sede provvisoria prima dell'inizio delle operazioni di movimento.
3.Terminate le operazioni ciascun ufficio territoriale comunica mediante SIDI il numero dei trasferimenti interprovinciali in ingresso e il numero dei passaggi di ruolo avvenuti entro il termine perentorio del 30 giu
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