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Ordinanza MIUR 12.04.2017, n. 221

Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2017/2018.

Titolo IV - Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

Art. 24 - Preferenze

1. Le preferenze, in numero non superiore a 15, debbono essere indicate nell'apposita sezione dei moduli domanda. Le preferenze possono essere del seguente tipo:

a) scuola;

b) distretto;

c) comune;

d) provincia;

e) centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.

2. Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto 28 , nel comune, nella provincia, prendendo in esame prima le scuole primarie, poi le scuole secondarie di primo grado ed infine le scuole secondarie di secondo grado, compresi, i licei artistici e le istituzioni educative statali secondo l'ordine dei rispettivi bollettini ufficiali 29 . Qualora l'aspirante al trasferimento desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che vengano escluse dall'esame le scuole di un certo tipo, deve compilare le apposite caselle del modulo domanda indicando l'ordine di trattazione dei vari tipi di scuola.

Nel caso una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, all'interessato viene assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell'ambito d

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