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Decreto Direttoriale MIUR 19.12.2017, n. 1497

Riparto delle risorse, da assegnare a due scuole polo per ciascuna regione, per la realizzazione di attività in materia di valutazione ed esami di Stato delle studentesse e degli studenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ai sensi dell'art. 33 del D.M. 851/2017.

Art. 4 - Criteri di individuazione delle scuole polo

1. Nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, gli Uffici Scolastici Regionali, al fine di individuare le due scuole polo regionali, provvedono a:

a) acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche statali, distinte tra istituzioni del primo e del secondo ciclo di istruzione;

b) valutare le candidature con una apposita commissione nominata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale e composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici Scolastici Regionali, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. Ai componenti delle commissioni non spettano compensi o indennità comunque denominate.

2. La valutazione prevede un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:

a) adeguatezza della proposta alle specifiche richieste dell'avviso (massimo 40 punti);

b) efficacia nella gestione di precedenti progetti riguardanti la valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti e, per il primo ciclo, la certificazione delle competenze (massimo 20 punti);

c) capacità di gestione amministrativo-contabile delle iniziative, ivi compresi gli aspetti di rendicontazione (10 punti);

d) qualità e fruibilità dei materiali che verranno prodotti nel corso delle iniziative (massimo 30 punti).

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