Decreto MIUR 15.12.2017
1. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo, è indetto per ciascuna classe di concorso delle scuole secondarie di primo e di secondo grado nonché per il sostegno della scuola secondaria, un concorso per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 6. Sia il concorso sia le relative graduatorie sono organizzate su base regionale.
2. Sino all'integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale, i soggetti che vi sono iscritti sono ammessi al percorso di cui all'art. 4, comma 3, nel limite, per ciascun anno scolastico, classe di concorso e tipologia di posto, dei posti di cui all'art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo. L'ammissione al predetto percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto.
3. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
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