Decreto MIUR 15.12.2017
1. Il concorso si articola nella prova orale di cui all'art. 8, nella successiva valutazione dei titoli e in un percorso annuale disciplinato ai sensi del decreto del Ministro 14 dicembre 2017, n. 984.
2. Le graduatorie di merito regionali di cui all'art. 15 comprendono tutti coloro che, avendo proposto istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova orale di cui all'art. 8. I candidati sono inseriti nella predetta graduatoria sulla base della valutazione della prova orale e dei titoli posseduti ai sensi dell'art. 9.
3. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali sono ammessi annualmente, nel limite dei posti di cui all'art. 3, comma 2, ad un percorso di durata annuale finalizzato a verificare la padronanza degli standard professionali, che si conclude con una valutazione finale, ai sensi del decreto del Ministro 14 dicembre 2017, n. 984.
4. Per le classi di concorso alle quali partecipi un numero esiguo di candidati è possibile disporre l'aggregazione territoriale delle procedure, ferma restando l'approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione.
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