Decreto legislativo 13.12.2017, n. 217
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le disposizioni del presente Codice si applicano:
a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione, ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
b) ai gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
c) alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto che non rientrino nella categoria di cui alla lettera b).»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.»;
c) al comma 4, le parole «, e la fruibilità delle informazioni digitali» sono sostituite dalle seguenti: «e la fruibilità delle informazioni digitali,» e le parole «ai gestori di servizi pubblici ed» sono soppresse;
d) al comma 6, primo periodo, le parole «ispettive e di controllo fiscale,» sono soppresse, dopo le parole «consultazioni elettorali» sono inserite le seguenti: «,
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