Decreto legislativo 13.12.2017, n. 217
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da «se ad essi» fino a «elettronica qualificata.» sono sostituite dalle seguenti: «se sono formati ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.»;
c) al comma 2, le parole «con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata» sono soppresse;
d) al comma 4, dopo le parole «dei commi 1,» sono inserite le seguenti: «1-bis,».
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.