Decreto legislativo 13.12.2017, n. 217
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «, fatta salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo,» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole «, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale» sono soppresse;
b) al comma 3:
1) all'alinea, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica»;
2) alla lettera a), dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica»;
3) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) uno pseudonimo, qualificato come tale.»;
c) al comma 3-bis:
1) prima del primo periodo è inserito il seguente: «Le informazioni di cui al comma 3 sono riconoscibili da parte dei terzi e chiaramente evidenziati nel certificato.»;
2) al primo periodo, dopo le parole «comma 3 possono» è inserita la seguente: «anche»;
3) al secondo periodo, le parole «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Con le Linee guida».
d) al comma 4, dopo la parola «titolare» sono inserite le seguenti: «di firma elettronica»;
e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Il certificatore ha l'obbligo di conservare le informazioni di cui ai commi 3 e 4 per almeno venti anni decorrenti dalla scadenza del certificato di firma.».
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.