Decreto legislativo 13.12.2017, n. 217
1. All'articolo 34 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole «certificatori accreditati» sono sostituite dalle seguenti: «prestatori di servizi di firma digitale o di altra firma elettronica qualificata»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le pubbliche amministrazioni possono procedere alla conservazione dei documenti informatici:
a) all'interno della propria struttura organizzativa;
b) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati accreditati come conservatori presso l'AgID.»;
c) il comma 2 è abrogato.
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