Decreto legislativo 13.12.2017, n. 217
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole «e cooperazione applicativa» sono sostituite dalla seguente: «o integrazione» e le parole «dall'articolo 12, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 12 e 64-bis»;
b) al comma 2-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dagli interessati, nei limiti ed alle condizioni previste dalla disciplina vigente, attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis»;
c) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole «Le regole» sono sostituite dalle seguenti: «Le Linee guida», dopo la parola «identificazione» sono inserite le seguenti «, l'accessibilità attraverso i suddetti servizi», dopo le parole «l'utilizzo del fascicolo» sono inserite le seguenti: «sono dettate dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 e», e le parole «della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell'articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «dell'integrazione»;
d) al comma 2-ter, lettera e-bis), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «apposto con modalità idonee a consentirne l'indicizzazione e la ricerca attraverso il sistema di cui all'articolo 40-ter nel rispetto delle Linee guida»;
e) al comma 2-quater, le parole «dei singoli documenti;» sono sostituite dalle seguenti: «dei singoli documenti. Il fascicolo informatico» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché l'immediata conoscibilità anche attraverso i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis, sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del r
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.