Decreto legislativo 13.12.2017, n. 217
1. All'articolo 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica è sostituita dalla seguente: «Conservazione ed esibizione dei documenti»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono effettuate in modo tale da garantire la conformità ai documenti originali e sono conformi alle Linee guida.»;
c) al comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «ai medesimi soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Le amministrazioni rendono disponibili a cittadini ed imprese i predetti documenti attraverso servizi on-line accessibili previa identificazione con l'identità digitale di cui all'articolo 64 ed integrati con i servizi di cui agli articoli 40-ter e 64-bis»;
d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai sensi della disciplina vigente al momento dell'invio dei singoli documenti nel sistema di conservazione».
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.