Decreto legislativo 13.12.2017, n. 217
1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la Rubrica è sostituita dalla seguente: «Identità digitale e Domicilio digitale»;
b) prima del comma 1 è inserito il seguente: «01. Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), tramite la propria identità digitale.»;
c) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli articoli 6-bis o 6-ter.»;
d) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'articolo 6-quater. Fatto salvo quanto previsto al comma 3-bis, chiunque ha la facoltà di richiedere la cancellazione del proprio domicilio digitale dall'elenco di cui all'articolo 6-quater.
1-ter. I domicili digitali di cui ai commi 1 e 1-bis sono eletti secondo le modalità stabilite con le Linee guida. Le persone fisiche possono altresì eleggere il domicilio digitale avvalendosi del servizio di cui all'articolo 64-bis.
1-quater. I soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis hanno l'obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità fissate nelle Linee guida.»;
e) il comma 2 è abrogato;
f) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la semplificazione e
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.