Decreto legislativo 13.12.2017, n. 217
1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 18, 37 e 45 del presente decreto si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'articolo 66.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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