Legge 27.12.2017, n. 205
Parte II -
Sezione II - Approvazione degli stati di previsione
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 64;
2) Marina n. 33;
3) Aeronautica n. 78;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 26;
3) Aeronautica n. 9;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 98;
2) Marina n. 20;
3) Aeronautica n. 25;
4) Carabinieri n. 70.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2018, come segue:
1) Esercito n. 280;
2) Marina n. 300;
3) Aeronautica
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.