Nota MIUR 23.02.2017, prot. n. 1987
Limiti di reddito per l'esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2017/2018.
Le tasse scolastiche di cui all'art. 200, co. 1, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come noto, sono dovute soltanto per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:
- tassa di iscrizione (1): euro 6,04;
- tassa di frequenza: euro 15,13;
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione: euro 12,09 (2);
- tassa di rilascio dei relativi diplomi: euro 15,13.
L'art. 200, comma 5, del d.lgs. n. 297 del 1994 prevede, tra l'altro, la dispensa dalle tasse scolastiche per gli studenti appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti di cui all'articolo 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986). Ai sensi dell'art. 21, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), i predetti limiti di reddito per l'esenzione dalle tasse scolastiche sono da rivalutarsi in ragione del tasso di inflazione annuo programmato.
I limiti di reddito per l'esenzione dalle tasse scolastiche sono pertanto rivalutati, per l'anno scolastico 2017/2018, in ragione dello 0.9 per cento, tasso di inflazione programmato per il 2017 (Documento di economia e finanza 2016 e relativa Nota di aggiornamento - fonte Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro), come indicato nel seguente prospetto.
Per i nuclei familiari formati dal seguente numero di persone | Limite massimo di reddito per l'a.s. 2016/2017 riferito all'anno d'imposta 2015 | Rivalutazione in ragione dello 0.9 % con arrotondamento all'unità di euro superiore | Limite massimo di reddito per l'a.s. 2017/2018 riferito all'anno d'imposta 2016 |
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1 | euro 5.336,00 | euro 48,00 |
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