Ipotesi CCNI MIUR 21.06.2017
Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
1. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
b) ricongiungimento al coniuge/parte dell'unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
c) per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.
ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti a e b;
2. In caso di ricongiungimento al coniuge destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolga attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall'iscrizione anagrafica. Per la precedenza di cui punto IV dell'art. 18 il domicilio dell'assistito, qualora sia in comune o distretto differente, è considerato al pari della residenza.
3. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera "a" della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui i genitori abbiano un'età superiore a 65 anni (l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano le assegnazioni provvisorie. A tal fine, il personale A.T.A. che aspiri all'assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniu
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.