Decreto legge 20.06.2017, n. 91
Capo IV - Ulteriori interventi per il Mezzogiorno e per la coesione territoriale
1. All'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La Commissione può svolgere attività conoscitiva e può altresì procedere, secondo modalità definite da un regolamento interno, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, della Conferenza delle regioni e delle province autonome e delle associazioni di enti locali, nonché di rappresentanti dei singoli enti territoriali.».
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