Decreto legge 20.06.2017, n. 91
Capo IV - Ulteriori interventi per il Mezzogiorno e per la coesione territoriale
1. Al fine di garantire l'utilizzazione degli avanzi di amministrazione per investimenti legati al recupero e alla sistemazione di pubblici edifici e infrastrutture, all'articolo 43-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «investimenti connessi alla ricostruzione» sono inserite le seguenti: «, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinati a servizi per la popolazione,».
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