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Decreto MIUR 01.06.2017, n. 374

Aggiornamento della II e della III fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/18, 2018/19 e 2019/20.

Art. 9 - Esclusioni - Regolarizzazioni

1. Non è ammessa a valutazione la domanda presentata fuori termine ed in modalità difforme da quella indicata al precedente articolo 7, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione, di cui al precedente art. 3.

2. Il candidato che non è in possesso del relativo titolo di accesso, di cui al precedente articolo 2, è escluso dalle graduatorie.

3. È escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante che ha presentato domanda in più istituzioni scolastiche, nella stessa provincia o in province diverse, ivi incluse quelle delle province di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, di cui al comma 5 del precedente art. 6.

4. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

5. È escluso dalle graduatorie l'aspirante che per la medesima fascia di appartenenza delle graduatorie aggiornate in precedenza dichiari nuovamente o riproduca titoli già presentati in occasione delle procedure relative al biennio 2009/2010 e 2010/2011 ed ai trienni 2011/2014 e 2014/2017, indipendentemente se siano stati o meno oggetto di valutazione, con le eccezioni di cui al precedente art. 4, comma 13.

6. È escluso dalle graduatorie, a meno che non regolarizzi la domanda ai sensi del successivo comma 7, l'aspirante che non fornisca le indicazioni relative alle modalità per ricevere le comunicazioni, espressamente previste dal comma 4 del successivo art. 12.

7. È ammessa la regolarizzazione, previa la

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