Provvedimento ANAC 28.06.2017
1. Il Consiglio dell'Autorità può disporre la risoluzione del protocollo di vigilanza collaborativa:
a) qualora la stazione appaltante si renda inadempiente rispetto agli obblighi di comunicazione preventiva degli atti e della documentazione di gara di cui all'art. 7;
b) quando, decorsi almeno tre mesi dalla sua formale sottoscrizione, la stazione appaltante beneficiaria non abbia inoltrato all'Autorità alcuna documentazione di gara o, comunque, non abbia richiesto alcun intervento dell'Autorità medesima; non producono effetti interruttivi del predetto termine richieste meramente dilatorie, non rientranti nell'ambito di competenza della vigilanza collaborativa o comunque estranee alle competenze dell'Autorità;
c) per sopravvenute e motivate ragioni di merito o di opportunità.
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