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Circolare INPS 10.07.2017, n. 109

Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate nel corso degli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 1, commi 308 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Premessa

Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l'art. 1, commi 308-310, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito, anche "Legge di Bilancio 2017") ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati.

Restano esclusi dal beneficio i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria, nonché i contratti di lavoro riguardanti gli operai del settore agricolo.

L'esonero contributivo in oggetto spetta ai datori di lavoro che assumono, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al:

- 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

- 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

- 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008;

- 30 per cento del monte ore o, in mancanza del monte ore, 30 per cento del numero dei crediti formativi previsti dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

Inoltre, l'esonero può trovare applicazione per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro sei mesi dall'acqui

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