Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 13.07.2017
1. Il presente decreto si applica alle fatture per le quali l'esigibilità si verifica a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Sono fatti salvi i comportamenti dei soggetti che hanno applicato l'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972 alle fatture per le quali l'esigibilità si è verificata dal 1° luglio 2017 fino alla data di pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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