Decreto MIUR 07.07.2017, prot. n. 487
Formula iniziale
Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e ss.mm.ii.;
Visto l'articolo 7, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, che prevede, in presenza di talune particolari condizioni, che i candidati possano effettuare gli esami di Stato dopo la conclusione della sessione ordinaria;
Visto l'articolo 24 dell'O.M. n. 257 in data 4 maggio 2017, ai sensi del quale il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami di Stato in una sessione straordinaria riservata ai candidati che non hanno potuto sostenere o completare le prove nella sessione suppletiva o, comunque, prima del termine di chiusura dei lavori delle commissioni;
Ritenuto che detta sessione straordinaria debba svolgersi in tempi compatibili con l'inizio delle lezioni del nuovo anno scolastico e con l'eventuale prosieguo degli studi da parte dei candidati;
Ritenuto pertanto che i candidati che sostengono le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale per l'anno accademico 2017/2018, debbano essere ammessi con riserva a dette prove, qualora non abbiano ancora conseguito il diploma di superamento dell'esame di Stato in quanto ammessi a sostenere gli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado nella sessione straordinaria 2017 di cui al presente decreto;
Decreta
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