Decreto legislativo 03.07.2017, n. 117
Titolo V - Di particolari categorie di enti del terzo settore
Capo I - Delle organizzazioni di volontariato
1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. 20
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.