Decreto legislativo 03.07.2017, n. 117
Titolo V - Di particolari categorie di enti del terzo settore
Capo III - Degli enti filantropici
1. Gli enti filantropici traggono le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi.
2. Gli atti costitutivi degli enti filantropici indicano i principi ai quali essi devono attenersi in merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. 23
Comma così modificato dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.