Decreto legislativo 03.07.2017, n. 117
Titolo VIII - Della promozione e del sostegno degli enti del terzo settore
Capo II - Dei centri di servizio per il volontariato
1. Al fine di assicurare il finanziamento stabile dei CSV è istituito il FUN, alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, di seguito FOB, ed amministrato dall'ONC in conformità alle norme del presente decreto.
2. Il FUN costituisce ad ogni effetto di legge patrimonio autonomo e separato da quello delle FOB, dell'ONC, e dei CSV, vincolato alla destinazione di cui al comma 9.
3. Ciascuna FOB destina ogni anno al FUN una quota non inferiore al quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento a copertura dei disavanzi pregressi, alla riserva obbligatoria e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere c) e d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
4. Le FOB calcolano ogni anno, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, le somme dovute ai sensi del comma 3 e le versano al FUN entro il 31 ottobre dell'anno di approvazione del bilancio, secondo modalità individuate dall'ONC.
5. Le FOB sono inoltre tenute a versare al FUN i contributi integrativi deliberati dall'ONC ai sensi del comma 11 e possono in ogni caso versare al FUN contributi volontari.
6. A decorrere dall'anno 2018, per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'impos
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