Decreto legislativo 03.07.2017, n. 117
Titolo VIII - Della promozione e del sostegno degli enti del terzo settore
Capo III - Di altre specifiche misure
1. Le provvidenze creditizie e fideiussorie previste dalle norme vigenti per le cooperative e i loro consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 56, abbiano ottenuto l'approvazione di uno o più progetti di attività e di servizi di interesse generale inerenti alle finalità istituzionali.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.