Decreto legislativo 25.05.2017, n. 74
1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione.»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica.
2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra più pubbliche amministrazioni.»;
c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi»;
2) alla lettera b) le parole «, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «e al Dipartimento della funzione pubblica»;
3) alla lettera c), dopo le parole «all'articolo 10» sono inserite le seguenti: «, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali»;
4) alla lettera d), dopo le parole «misurazione e valutazione» sono inserite le seguenti: «con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d)»;
5) alla lettera f) le parole «dalla Commissione di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «dal Dipartimento della funzione pubblica sulla bas
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