Decreto legislativo 25.05.2017, n. 74
1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è abrogato;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata.»;
c) il comma 3 è abrogato.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.