Decreto legislativo 25.05.2017, n. 75
Capo VI - Contrattazione
1. All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.»;
b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «Una apposita» sono inserite le seguenti: «area o»;
c) al comma 3-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. al secondo periodo, dopo le parole «qualità della performance» sono inserite le seguenti: «, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati»;
2. il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.»;
3. al quarto periodo la parola «Essa» è sostituita dalle seguenti: «La contrattazione collettiva integrativ
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