Decreto legislativo 25.05.2017, n. 75
Capo IX - Disposizioni transitorie e finali
1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 59 è abrogato.
2. Al decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazione, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, l'articolo 7 è abrogato.
3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il comma 339 è abrogato.
4. I commi 219, 220, 222 e 224 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché il quarto periodo del comma 227 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015 sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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