Regolamento ANAC 29.03.2017
1. I termini del procedimento, nel caso di questioni di particolare complessità, possono essere sospesi una sola volta e, al di fuori dell'ipotesi di cui alla lettera b), per una durata che non può eccedere i 30 giorni, nei seguenti casi:
a) ulteriori approfondimenti mediante richieste documentali integrative alle parti o ad altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere;
b) ispezioni, disposte ai sensi dell'art. 16;
c) acquisizione di pareri da altri uffici dell'Autorità altre amministrazioni o Autorità nazionali ed estere.
2. Nell'ipotesi di richieste documentali o di acquisizioni di pareri da altre amministrazioni o autorità nazionali ed estere, l'istruttoria può essere conclusa prescindendo dalle informazioni richieste non pervenute nel termine di cui al comma 1.
3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento o di acquisizione da parte del responsabile del procedimento delle integrazioni documentali, dalla data di ricezione della relazione ispettiva, dalla data di ricevimento del parere richiesto.
4. La sospensione dei termini procedimentali è comunicata alle parti interessate.
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