Regolamento ANAC 29.03.2017
1. Il procedimento è concluso in forma semplificata nei seguenti casi:
a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;
b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell'autorità.
2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente adotta un proprio atto di conclusione del procedimento, che sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 12.
3. Gli atti dirigenziali di conclusione del procedimento in forma semplificata, con i quali è adottato un atto di ordine o di segnalazione dell'Autorità, sono sottoposti alla previa autorizzazione del Consiglio.
4. Gli atti dirigenziali di cui al comma 3, prima della definitiva adozione, sono comunicati all'amministrazione, con la fissazione di un termine, non superiore a 10 giorni, per la eventuale presentazione di controdeduzioni.
5. Il dirigente, fuori dai casi di cui al comma 3, informa mensilmente il Consiglio dei procedimenti conclusi ai sensi del presente articolo.
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