Regolamento ANAC 29.03.2017
1. Le segnalazioni, salva diversa indicazione del Consiglio, sono trattate secondo il seguente ordine di priorità:
a) segnalazioni relative a violazioni di legge che possano dar luogo a provvedimenti di ordine o di segnalazione da parte dell'autorità;
b) segnalazioni che sottopongono questioni di particolare rilevanza sotto il profilo della particolare esposizione dell'amministrazione a rischi di corruzione;
c) segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;
d) segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza amministrativa e contabile, con particolare riferimento a gravi violazioni di legge.
2. Le segnalazioni concernenti fatti di rilievo penale o contabile, possono, previa comunicazione da parte del dirigente al Consiglio, essere inviate alla Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti competenti per territorio, fermi restando i profili di interesse dell'Autorità sui quali continua ad essere esercitata la vigilanza.
3. Le segnalazioni, comprese quelle per le quali l'intervento dell'Autorità non è più attuale e quelle in cui sono assenti le informazioni di cui all'art. 5, comma 2, o dei documenti e degli elementi rilevanti di cui all'art. 5, comma 3, sono valutate al fine di individuare disfunzioni nell'applicazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione. Tali informazioni rilevano anche ai fini della predisposizione della direttiva programmatica di cui all'art. 3, comma 2, e del conseguente Piano ispettivo dell'Autorità nonché degli atti, delle proposte e della Relazione annuale dell'Autorità.
4. Le segnalazioni pervenute senza rispettare le forme del co
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