Regolamento ANAC 29.03.2017
1. Possono partecipare all'istruttoria:
a) i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 12, comma 5;
b) altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali correlati all'oggetto del procedimento che ne facciano motivata richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento o dalla conoscenza dello stesso.
2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:
a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal «Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241», adottato il 31 maggio 2016;
b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.
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