Regolamento ANAC 29.03.2017
1. Il dirigente provvede all'archiviazione delle segnalazioni, oltre che nei casi di cui all'art. 6, anche nei seguenti casi:
a) manifesta infondatezza della segnalazione;
b) contenuto generico o mero rinvio ad allegata documentazione e/o corrispondenza intercorsa tra le parti;
c) manifesta incompetenza dell'autorità;
d) questioni di carattere prevalentemente personale del segnalante tese ad ottenere l'accertamento nel merito di proprie vicende soggettive.
2. L'archiviazione è comunicata al segnalante solo nel caso di espressa richiesta scritta.
3. La segnalazione si intende archiviata se l'Autorità non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all'art. 12, comma 2, del presente regolamento.
4. È fatta salva l'attività di vigilanza anche con riferimento a segnalazioni già oggetto di archiviazione di cui ai commi precedenti, in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa e ulteriore valutazione del Consiglio dell'autorità.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera c), ove ricorrono i presupposti, il dirigente predispone l'invio della segnalazione alla competente Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei conti.
6. Il dirigente invia, con cadenza bimestrale, al Consiglio l'elenco delle segnalazioni archiviate ai sensi del presente articolo.
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