Decreto Direttoriale MIUR 21.11.2017, prot. n. 1225
Per i percorsi linguistici le scuole-polo per la formazione, d'intesa con gli UU.SS.RR., si avvalgono, per l'erogazione di "corsi standard" e di "moduli brevi" di formazione linguistica, della collaborazione, in ordine di priorità, di:
a) strutture universitarie e centri linguistici d'ateneo i cui docenti dei corsi devono essere madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;
b) enti culturali di governi stranieri i cui docenti dei corsi devono essere madrelingua di comprovata esperienza con almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola;
c) enti e soggetti accreditati e/o soggetti di per se accreditati ai sensi della Direttiva n. 170/2016, che si devono avvalere di docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;
d) associazioni professionali e disciplinari accreditate dal MIUR per la formazione dei docenti nelle lingue straniere che devono avvalersi di docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;
e) docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o in possesso di diplomi/master di didattica del
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