Nota MIUR 17.11.2017, prot. n. 32688
Chiarimenti in merito all'acquisizione dei "24 crediti formativi accademici" di cui all'art. 5 lett. b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e art. 3 del decreto Ministeriale n. 616/2017.
Con riferimento a quanto in oggetto, la scrivente Direzione, a seguito di quesiti pervenuti, ritiene opportuno precisare quanto di seguito relativamente alla documentazione e alle attività necessarie per l'acquisizione dei cd. "24 CFA", quali requisito per l'accesso al concorso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.
Sulla certificazione "unica" atta all'assolvimento dell'acquisizione dei "24 CFA/CFU" e limite dei costi
Ai sensi della normativa richiamata in oggetto, per la partecipazione ai relativi concorsi il candidato dovrà produrre una certificazione attestante il raggiungimento dei 24 CFA/CFU; detta certificazione dovrà essere rilasciata esclusivamente dall'Istituzione presso la quale gli stessi sono stati acquisiti.
Nel caso di competenze acquisite nel corso del curriculum precedente dello studente, la suddetta certificazione dovrà comunque essere presentata in un unico documento che verrà rilasciato dall'Istituzione che per ultima in ordine di tempo ha erogato le attività formative richieste. Si evidenzia che tale certificazione "unica" prescinde dalla stipula di eventuali convenzioni tra le varie Istituzioni della formazione superiore. Essa dovrà sempre e comunque essere emessa dall'Istituzione presso cui sono stati acquisiti gli ultimi CFA/CFU.
In caso di crediti acquisiti in tempi e/o presso Istituzioni diverse, preme sottolineare che:
a) la singola Istituzione potrà rilasciare attestati riguardanti esclusivamente le attività svolte presso la stessa; tali attestati dovranno indicare le attività svolte, comprese di SAD, CFA, votazione finale ed obbiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato;
b) sulla base delle suddette attestazioni presso l'Istituzione cui lo studente/candidato chiede il completamento del percorso formativo, rilascerà apposita certificazione finale, previa verifica del raggiungimento complessivo degli obbiettivi formativi previsti ai sensi dell'art. 3, comma 5 de
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