Decreto MIUR 03.10.2017, prot. n. 741
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
1. Le norme del presente decreto si applicano anche alle alunne e agli alunni che sostengono l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nelle scuole italiane all'estero, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.
2. L'ammissione all'esame di Stato avviene in assenza dell'espletamento delle prove predisposte dall'Invalsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
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