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Decreto legge 16.10.2017, n. 148

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. (G.U. 16.10.2017, n. 242)

Titolo II - Disposizioni urgenti in materia di missioni internazionali, Forze di polizia e militari

Art. 6 - Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 e disposizioni in materia contabile

1. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le deliberazioni trasmesse dal Governo alle Camere, di cui al comma 2, sono corredate della relazione tecnica sulla quantificazione dei relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.";

1-bis) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo di cui al comma 2,";

2) al comma 4, le parole "al fabbisogno finanziario di cui al medesimo comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "alle risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo 4" e la parola "mensili", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "trimestrali";

3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 3, per assicurare l'avvio delle missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo di cui all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche.";

b) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "e con il Ministro dell'interno per la parte di competenza" sono sostituite dalle seguenti: ", con il Ministro dell'interno

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