Decreto legge 16.10.2017, n. 148
Titolo III - Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili
1. È autorizzata la spesa di 420 milioni di euro per l'anno 2017 per il finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017 - 2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
1-bis. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e i relativi eventuali aggiornamenti" sono soppresse;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di bilancio o da altri provvedimenti di legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi 1 e 2. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai fabbisogni sia complessivi che relativi al singolo programma o progetto di investimento".
1-ter. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa consultazione delle parti interessate, definisce la strategia di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria sulla base di un finanziamento sostenibile del sistema ferroviario. In sede di prima applicazione, tale strategia è definita nel Documento di economia e finanza,
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.