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Decreto legge 16.10.2017, n. 148

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. (G.U. 16.10.2017, n. 242)

Titolo III - Fondi ed ulteriori misure per esigenze indifferibili

Art. 15 ter - Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: "alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonché alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti" sono aggiunte le seguenti: ", fino al 30 giugno 2019";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai trattati internazionali per le reti isolate transfrontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza le disposizioni adottate ai sensi del presente comma. Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto".

2. A seguito dell'estensione dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) i

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